Antonio D’Intino, imprenditore e presidente dell’Ance Abruzzo, ha scritto una lettera aperta a tutti i senatori e i deputati eletti in Abruzzo, ma che dovrebbe interessare anche gli attuali candidati, per sensibilizzarli sul tema del Superbonus, le cui problematiche rischiano di minare un intero settore, quello dell’edilizia, e di avere pesantissime ripercussioni su tutta l’economia italiana. Di seguito, riportiamo l’intera lettera a firma di D’Intino:
“In relazione al DDL 2685, di conversione in legge del decreto-legge 9 agosto
2022, n. 115, recante misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica,
politiche sociali e industriali, evidenzio l’importanza degli emendamenti in
materia di Superbonus che risultano già discussi e approvati in Senato e che
saranno esaminati martedì 13 p.v. dalla Camera dei Deputati.
Le proposte emendative sono molto attese per superare, in particolare, le
criticità che ormai hanno bloccato il meccanismo della cessione del credito ed
hanno inciso irragionevolmente sul criterio della responsabilità in solido da
parte di chi acquista un credito senza aver avuto ruolo nell’origine e/o nella
fruizione del bonus.
Le nostre imprese, a queste condizioni, stanno subendo una situazione paradossale
per la mancata possibilità di monetizzare i crediti fiscali, relativi a lavori eseguiti,
con rischio di fallimento di circa trentamila aziende a livello nazionale, e di
almeno mille in Regione, con uscita dal mercato del lavoro di almeno
centomila addetti, dei quali duemilacinquecento a livello territoriale, in
quanto non si è nelle condizioni di pagare dipendenti, fornitori, tasse e contributi
con conseguenze drammatiche sui livelli occupazionali e sulla tenuta stessa della
filiera.
Il mercato della cessione del credito, alle attuali condizioni, è completamente
bloccato a causa dei continui interventi normativi, con una media di una
modifica al mese, solo da inizio 2022, con la conseguenza di rendere
estremamente rigido l’atteggiamento delle banche e degli intermediari finanziari
che avevano garantito l’acquisto dei crediti.
Ultima mazzata con la circolare di giugno dell’Agenzia delle Entrate che ha
coinvolto i concessionari nel recupero della detrazione “indebitamente fruita”,
anche in casi non previsti dalla norma, laddove il cessionario ometta il ricorso alla
specifica diligenza richiesta.
In una fase in cui gli istituti bancari si stavano ancora organizzando per
adeguarsi alle ultime modifiche che consentivano la “quarta” cessione, in
modo da avviare lo sblocco degli oltre 5 miliardi di euro già incagliati nei
cassetti fiscali, è intervenuta una circolare che investe le banche di un onere
di diligenza nei controlli non delineato che, di fatto, aggrava la condizione di
sudditi delle imprese rispetto all’istituto, per la possibilità di cessione, e con la
conseguenza di alimentare un mercato di svendita dei crediti.
Con questi provvedimenti non si combatte la frode, ma si scatena una economia al
ribasso con esiti letali, con questi provvedimenti si stanno generando ritardi ed
incertezze tali da bloccare l’unico comparto che, grazie agli effetti eccezionali
degli incentivi fiscali per le ristrutturazioni ha stimolato la ripresa post covid
contribuendo, nel 2021, al l’1% del PIL, ed al 4% con i settori collegati.
I dati, nonostante tutti gli ostacoli, evidenziano che è elevato il potenziale di
questa detrazione, nel mese di luglio 2022 il totale degli investimenti ammessi a
detrazione ha sfiorato i 40 miliardi di euro su 223mila cantieri e lavori conclusi
per circa 28 miliardi di euro.
In Abruzzo, al 31 luglio, si rilevano 1 miliardo e 270 milioni di investimenti
ammessi a detrazione e 900 milioni di euro di lavori conclusi su circa seimila
cantieri.
In una fase storica caratterizzata dalla ripresa dell’inflazione che ormai sfiora le
due cifre percentuali, è doveroso e giusto moralmente incentivare provvedimenti
che, oltre i benefici diretti, stimolano gli investimenti, riducono l’evasione fiscale
ed il lavoro nero.
A fronte di questo scenario, è necessario intervenire con urgenza per riattivare
il mercato delle cessioni perché la maggior parte delle imprese rischia di
dichiarare il fallimento trovandosi con cassetti fiscali pieni di crediti
inutilizzabili e non monetizzabili.
In considerazione dei ritardi accumulati per le gravi distorsioni evidenziate,
che hanno pregiudicato l’operatività delle imprese e dei tecnici, in aggiunta
alle straordinarie difficoltà da affrontare per caro prezzi e carenza materiali,
è necessario concedere più tempo per l’utilizzo delle detrazioni fiscali del
110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari.
Chiediamo, pertanto, un atto di responsabilità, di coerenza e di rispetto degli
impegni assunti per non destrutturare un settore vitale per l’economia e
l’occupazione e per la stessa tenuta sociale.
In occasione della conversione in legge del Decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 è
necessario intervenire tempestivamente per superare queste anomalie che, con il
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maldestro tentativo di bloccare le frodi, hanno il solo effetto di mettere in
ginocchio il sistema sano e produttivo del paese.
Certo della Vs. sensibilità, reclamo la Vs. attenzione in questa fase cruciale per il
nostro Paese e resto a disposizione”.
Questi gli emendamenti proposti:
Inserito l’emendamento volto a concedere più tempo per l’utilizzo delle
detrazioni fiscali del 110% per gli interventi sugli edifici unifamiliari.
L’emendamento 12.0.8 chiede di aggiungere al D.L. n. 115/2022 l’art. 12-bis che
vorrebbe modificare l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto
Rilancio. Sarebbe il comma relativo alle eccezioni temporali alla scadenza
generale del 30 giugno 2022.
In particolare, con questa modifica si chiede di abrogare dal secondo periodo le
seguenti parole “a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo, nel cui
computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del
presente articolo”. In questo modo la scadenza per le unifamiliari sarebbe fissata
al 31 dicembre 2022 senza necessità di dover completare il 30% del SAL entro il
30 settembre 2022.
L’emendamento 33.0.3 chiede di aggiungere al Decreto Aiuti-bis l’art. 33-bis che
modifica l’art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, del Decreto Rilancio
prorogando la scadenza delle unifamiliari al 2023.
Cessione dei crediti edilizi: la responsabilità solidale
Altri emendamenti riguardano una soluzione definitiva al problema del blocco
della cessione dei crediti edilizi. Le ultime modifiche arrivate dal Decreto Aiuti e
dal Decreto Semplificazioni fiscali sono state vanificate dai contenuti della super
circolare n. 23/E/2022 dell’Agenzia delle Entrate sulla responsabilità solidale dei
fornitori che applicano lo sconto in fattura e dei cessionari che acquistano i
crediti.
Gli emendamenti 12.0.9, 12.0.10, 12.0.11 e 12.0.12 chiedono di aggiungere al
Decreto Aiuti-bis l’art. 12-bis titolato “Bonus edilizi – Responsabilità del
cessionario finale”. Questa disposizione prevede una modifica dell’art. 121,
comma 1 del Decreto Rilancio ed in particolare:
alla lettera a), è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: “La necessaria diligenza
dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del
presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano
mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto
acquisto”;
alla lettera b), sono aggiunte, alla fine, le seguenti parole: “La necessaria diligenza
dei soggetti che acquistano i crediti dagli intermediari finanziari ai sensi del
presente articolo, è sempre dimostrata nel caso in cui tali soggetti non abbiano
mai avuto alcun ruolo nell’origine e nella fruizione di tali crediti, prima di detto
acquisto”.
In questo modo ai cessionari che non abbiano mai avuto alcun ruolo nell’origine e
nella fruizione di tali crediti, sarebbe esclusa qualsiasi tipo di responsabilità
solidale.
Un altro emendamento (il 31.0.2) chiede di aggiungere l’art. 31-bis col quale
viene previsto direttamente che per i cessionari non si applica la responsabilità in
solido di cui all’articolo 121, comma 6, Decreto Rilancio, anche per i crediti
maturati prima dell’entrate in vigore della legge di conversione.
Credibilità dei crediti di imposta
Altri emendamenti riguardano la credibilità dei crediti di imposta. In particolare
sono proposte le seguenti modifiche dell’art. 121 del Decreto Rilancio:
al comma 1, alla lettera a), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate”
sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente
alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di
cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;
al comma 1, alla lettera b), le parole: “due ulteriori cessioni solo se effettuate”
sono sostituite dalle seguenti: “ulteriori cessioni solo se effettuate limitatamente
alla prima delle ulteriori cessioni” e dopo le parole: “società appartenenti a un
gruppo bancario iscritto all’albo di cui all’articolo 64 del predetto testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia” sono inserite le seguenti: “, società di
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cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, organismi collettivi del risparmio ai sensi del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
Altra importante modifica riguarda l’inserimento all’art. 121 del Decreto Rilancio
dei commi 1.1 e 1-quinquies che prevedono:
1.1 Le opzioni di cessione di cui al comma 1 successive alla prima possono essere
esercitate, per gli interventi elencati nel comma 2, esclusivamente previo
espletamento da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo albo professionale,
incaricato dall’istituto di credito o dai soggetti vigilati che intervengono nelle
operazioni, di accertamenti e sopralluoghi presso gli immobili oggetto dei lavori
aventi diritto alla detrazione d’imposta necessari a valutare lo stato di consistenza
dei lavori già eseguiti.
1-quinquies. Alla comunicazione telematica relativa all’opzione di cui al comma 1
è allegata altresì la documentazione di cui al comma 1.1. L’Agenzia delle entrate
provvede, entro 5 giorni dall’invio della comunicazione, alla verifica della
predetta documentazione e agli eventuali controlli di cui all’articolo 122-bis