
Chieti, 30 giugno 2025 – Una decisione destinata a segnare un punto fermo nelle politiche di inclusione scolastica e nella tutela dei diritti delle persone con disabilità. Con un’ordinanza emessa in sede di reclamo, il Tribunale di Chieti – Sezione Lavoro – ha confermato il diritto dei docenti riservisti, ai sensi della Legge 68/1999, a ottenere l’assegnazione prioritaria nella provincia prescelta nell’ambito delle procedure concorsuali a base regionale.
Il caso riguarda una docente con invalidità civile, regolarmente iscritta al collocamento mirato, che, pur avendo superato con successo il concorso ordinario PNRR (DM 205/2023) e indicato la provincia di Teramo come prima scelta, si è vista assegnare una cattedra a Chieti, sua terza opzione, articolata su due plessi scolastici e distante dal proprio domicilio. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha motivato la decisione sostenendo la priorità della graduatoria regionale unificata, ma i giudici teatini hanno stabilito che tale interpretazione è in contrasto con la normativa vigente.
La prevalenza del diritto soggettivo e della legge 68/99
Il Tribunale ha ribadito che il diritto alla priorità provinciale del personale appartenente alle categorie protette deve prevalere sulla mera logica di punteggio in graduatoria, sottolineando che la riserva si calcola e si applica a livello provinciale. La sentenza richiama anche precedenti normativi, come la Circolare Ministeriale n. 248/2000, e chiarisce che merito e tutela non sono valori contrapposti ma coesistenti.
Il Ministero è stato condannato ad adottare immediatamente tutte le misure necessarie per l’assegnazione della docente alla sede di Teramo, con pieno riconoscimento del suo diritto.
“Accomodamento ragionevole” e principio antidiscriminatorio
Oltre a riaffermare i principi costituzionali degli articoli 38, 97 e 32, la decisione richiama anche la normativa europea (Direttiva 2000/78/CE) sull’obbligo di adottare misure idonee per garantire pari opportunità lavorative alle persone con disabilità. Imporre a un lavoratore disabile una sede disagevole e logisticamente penalizzante, a fronte di una soluzione coerente con i propri diritti, rappresenta secondo i giudici una discriminazione indiretta e una violazione dell’obbligo di “accomodamento ragionevole”.
Un precedente giurisprudenziale per tutta Italia
Il pronunciamento del Tribunale di Chieti diventa così non solo vincolante per l’Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, ma anche un precedente utile per tutti i riservisti italiani che dovessero trovarsi in situazioni analoghe. Lo Studio Legale Esposito Santonicola, che ha rappresentato la ricorrente, invita i docenti che si riconoscano in simili condizioni a verificare la legittimità della propria assegnazione di sede.