Ernesto Grippo, già comandante dei vigili urbani di Pescara e di altre importanti città, ci ha inviato un intervento sul concorso per due posti per agenti di polizia locale a Celano.
“Se volevi diventare agente di polizia municipale a Celano dovevi pensarci prima e spostare la tua residenza in uno dei comuni della Marsica in attesa di un concorso. Ma come facevo a sapere che avrebbero fatto un concorso? Semplice dovevi conoscere qualcuno a Celano che ti poteva fare la soffiata.
Siamo alle solite: se non conosci qualcuno, non hai speranze. Il Comune di Celano ha pubblicato un bando per una graduatoria da cui attingere due agenti di polizia locale a tempo indeterminato. Un prerequisito : “Residenza da almeno tre mesi in uno dei comuni della Marsica, come da nota prot. n. 8753 del 21.05.2022 del Dirigente di Polizia Locale – Comandante, art. 35, comma 5-ter del D.lgs. n. 165/2001. L’articolo citato nel bando testualmente recita “Il principio della parita’ di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”.
Su tale principio la giurisprudenza amministrativa di merito (T.A.R. Latina , sez. I , 21/06/2018 , n. 353. T.A.R. Firenze , sez. I , 27/06/2017 , n. 891, T.A.R. Palermo , sez. III , 07/02/2011 , n. 241, T.A.R. Catania , sez. III , 16/01/2006 , n. 33.) si è espressa precisando che risulta inammissibile qualificare il requisito della residenza presso il Comune promotore del concorso come “aprioristica condizione di partecipazione alla procedura concorsuale” viceversa è ammissibile porre tale elemento come obbligo da assolvere in caso di assunzione ad esito della procedura concorsuale.
Il testo unico degli impiegati civili dello Stato del 1957 all’art.12 stabilisce che “L’impiegato deve risiedere nel luogo ove ha sede l’ufficio cui è destinato. Il capo dell’ufficio, per rilevanti ragioni, autorizza l’impiegato a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d’ogni altro suo dovere; dell’eventuale diniego è data comunicazione scritta all’interessato”. Ma tale norma è inapplicabile agli enti locali dal 1° aprile 1999 in forza degli articoli 14 e 47, comma 1, lettera l), del c.c.n.l. del 31 marzo 1999. Ne consegue che per i Comuni quest’obbligo non può essere previsto a meno che non si tratti di “servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato”, come stabilisce l’art.35 comma 5 ter del Dlgs. 165/2001 . In questo caso il bando “mediante specifiche disposizioni con riferimento al luogo di residenza deve garantire il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici”. Tutto questo non si verifica nel caso in cui un bando stabilisca come precondizione la residenza in uno dei comuni della Marsica.
Riflettiamo insieme: l’art. 35 ammette di considerare una residenza rilevante ai fini di un servizio da espletare quando sia strumentale al suo assolvimento o non attuabile con identico risultato. Le ragioni di una residenza in uno dei Comuni della Marsica, a questo punto, si faticano a comprendere, anche se tale requisito lo si prevedesse non come precondizione (assolutamente illegittima) ma anche come condizione successiva per il vincitore del concorso al fine della presa di servizio. Per una ragione molto semplice, perché la residenza dovrebbe garantire una minore esigenza di ricorrere al pendolarismo da parte dell’operatore di polizia locale assicurando, quindi, una maggiore tempestività e freschezza nella presa di servizio e nel suo espletamento. La condizione del bando fa acqua da tutte le parti. La Marsica, infatti, si estende su una superficie di 1905,77 kmq con una popolazione di 126.293 abitanti al 31 dicembre 2021. Sono ben 37 i comuni che la compongono e sono i seguenti: Aielli, Avezzano ,Bisegna , Canistro, Capistrello, Carsoli, Cercio, Civita d’Antino, Civitella Roveto, Collarmele, Collelongo, Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Luco dei Marsi, Magliano de’ Marsi, Massa d’Albe, Oricola, Ortona dei Marsi, Pereto, Pescasseroli, Pescina, Rocca di Botte, San Benedetto dei Marsi, Sante Marie, San Vincenzo Valle Roveto, Scurcola Marsicana, Tagliacozzo, Trasacco, Villavallelongo.
Le distanze da percorrere per raggiungere Celano arrivano anche ad essere di circa 60 km (Celano-Opi 57) (Celano Carsoli 61 km). Oltre un’ora di auto, per non parlare dei mezzi pubblici, con il risultato che il disagio del pendolarismo non si risolve con questa causa e, tantomeno, il miglioramento del servizio. Al contrario, semmai. Ricordiamoci che una delle caratteristiche che hanno sempre contraddistinto l’operatività delle Forze di Polizia, in passato molto più di oggi purtroppo, è la loro mobilità sul territorio nazionale con i tanti problemi vissuti dai familiari. Ma perché si è sempre privilegiato il trasferimento dopo tot anni di servizio di agenti, brigadieri, marescialli ufficiali, commissari di p.s., vice questori etc? Perché l’operatore di polizia, che sia polizia stradale o che ancor di più sia polizia amministrativa o polizia giudiziaria , è preferibile che non sia conosciuto e, soprattutto, non conosca, non abbia amici, parenti, amori, odi, non viva il quotidiano che dopo un lasso di tempo porta ad essere frequentatori di luoghi e persone con un’approccio che potrebbe andare oltre il rispetto dei ruoli. Sarebbe ideale, al riguardo, ipotizzare che anche le polizie locali regionali contemplino una mobilità intercomunale (con dei limiti di distanza praticabili ad esempio nel raggio di 15/20 km) dei loro agenti, e interprovinciale o intercomunale per i loro ruoli direttivi (con dei limiti di 30/40 km), nonché interprovinciali senza limiti per i vertici dei Corpi. Per i Comandanti che non dovrebbero radicarsi su un territorio. E poi nei casi di promozione da agente a ruolo direttivo o da ruolo direttivo a Comandante contemplare ope legis un trasferimento in altro comune per un determinato arco di tempo, senza escludere in futuro, dopo un tempo prestabilito, anche un rientro nello stesso comune con un bagaglio di esperienza aumentato e di rapporti affievoliti.
Ma tutto questo che è “fantapolizialocale” non sarebbe mai accettato da quella comunità di primi cittadini, che purtroppo vede l’adesione della maggioranza dei Sindaci italiani, che vedono la polizia locale non come una risorsa, ma come un problema. O meglio una risorsa se può essere asservita alla politica di turno per garantire privilegi, omissioni, punizioni e favori. Una Polizia Locale il cui faro sia il codice della strada, la tutela del consumatore, la polizia edilizia , la polizia ambientale, i codici e le norme non è gradita ma scomoda. A pensare male purtroppo spesso si indovina e la precondizione della residenza sembra andare nella direzione di una polizia locale asservita non alle norme, ma a maldestre desiderata”.